In fase di notifica le prime cartelle esattoriali per il 2014 relative a premi INAIL scaduti entro il 31 dicembre 2013, con le relative sanzioni civili e gli interessi di mora. A partire dall’anno 2014 l’INAIL ha, infatti, anticipato a maggio la prima iscrizione a ruolo.  Ai sensi del D.Lgs. 46/1999 l’INAIL deve procedere all’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non pagati dai datori di Lavoro. Fino all’anno 2013 l’INAIL effettuava l’iscrizione a ruolo nel periodo da ottobre a dicembre, mentre per l’anno 2014 è già stata effettuata la prima elaborazione nel mese di maggio riferita ai debiti scaduti entro il 31.12.2013. La riduzione dei tempi di iscrizione consente una migliore tutela del credito per premi ed accessori da versare all’INAIL.

Introdotto dal D.Lgs. 46/1999, è l’istituto che prevede l’obbligo di iscrizione degli importi entro il 31.12 dell’anno successivo alla loro contabilizzazione a pena della impossibilità, decadenza appunto, di provvederne l’iscrizione successiva.
La decadenza avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dai crediti creati dal 01.01.2000 ma, con disposizioni contenute nelle finanziarie del tempo, la decorrenza effettiva è stata il 01.01.2004.
A causa della grande mole di crediti previdenziali non iscritti in cartella esattoriale (l’iscrizione a ruolo interessa tutti gli enti pubblici riscossori di contributi previdenziali fra i quali l’INPS), la decadenza è stata sospesa dall’art. 38 del D.L. 78/2010, dall’anno 2010 all’anno 2012 reintroducendo di fatto la prescrizione quinquennale prevista dal comma 9 – lettera “b”, art. 3 L. 8.8.1995 n° 335.
La sospensione della decadenza ha consentito l’iscrizione a ruolo di tutti i crediti non iscritti a ruolo dal 01.01.2004.
L’iscrizione a ruolo interessa i premi e le sanzioni civili calcolate alla data di consegna del ruolo, inteso come lista dei soggetti debitori, che può avvenire a date fisse corrispondenti al 10 o al 25 del mese a seconda della data di elaborazione.
Al raggiungimento della misura massima della sanzione civile, vengono elaborati ed iscritti anche gli interessi di mora calcolati come previsto dal comma 8 e 9 dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388.
In sostanza l’INAIL ha iscritto a ruolo esattoriale gli importi non pagati, con scadenza fino al 31.12.2013, relativi a:
– I premi scaduti e le relative sanzioni civili calcolate fino al 25.6.2014, data di consegna del ruolo
– Le sanzioni civili e gli interessi di mora calcolati a seguito di tardati pagamenti e non versati alla scadenza prevista purché compresa al 31.12.2013
– I premi, le sanzioni civili e gli interessi di mora relativi ad evasioni connesse al mancato rispetto delle denunce obbligatorie che hanno la scadenza entro il 31.12.2013.
La cartella esattoriale deve essere pagata entro 60gg dalla notifica. Trascorso tale termine decorrono gli interessi di mora, oggi del 5,14%, calcolati giornalmente, ed il compenso per la riscossione (aggio) è posto tutto a carico del debitore. Il versamento può avvenire direttamente presso l’Agente di Riscossione o tramite il mod. f35 allegato alla cartella esattoriale
a cartella esattoriale può essere anche rateizzata. Della rateizzazione si occupa esclusivamente l’Agente di Riscossione senza obbligo di parere da parte dell’INAIL.
La cartella esattoriale può essere anche impugnata entro il termine di 40gg dalla notifica. L’impugnativa deve essere effettuata davanti al Giudice Ordinario che, a domanda della ricorrente e ravvisandone le condizioni, provvede anche alla sospensione dell’esecuzione.
Nel caso di sospensione dell’esecuzione prevista dal Giudice, l’INAIL deve sospendere la cartella ed inviare il relativo provvedimento al Datore di Lavoro. La sospensione resterà attiva fino al termine del Giudizio dopo il quale la cartella deve essere annullata o riattivata in tutto o in parte a seconda della Sentenza.
L’INAIL, nel caso di vittoria, può riattivare la cartella indipendentemente dall’esistenza del grado di giudizio successivo
La presenza di una cartella esattoriale non pagata per intero, non consente l’emissione del DURC regolare salvo i casi di:
· Rateazione concessa dall’Agente di Riscossione (Equitalia). In questo caso le disposizioni diramate dall’INAIL prevedono il rilascio della regolarità subordinandola all’emissione del provvedimento di accoglimento da parte dell’Agente di Riscossione ed al rispetto del piano di rateazione
· Impugnativa davanti al Giudice Ordinario che ne abbia disposto la sospensionefino alla sentenza. Nella ipotesi di sentenza sfavorevole il Datore di Lavoro può chiedere la rateazione della cartella riattivata solamente all’Agente di Riscossione.