I rimborsi spese godono di una particolare esenzione contributiva, ma per poterne usufruire, il datore di lavoro che li elargisce ai lavoratori, deve essere in grado di dimostrare la causa degli stessi. Questo, in estrema sintesi, è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.2899/15, richiamandone una precedente.

La Corte era stata chiamata a decidere sull’esonero contributivo goduto da un datore di lavoro relativamente ad alcune somme erogate ai propri dipendenti a titolo di rimborsi spese di viaggio.

Nel caso specifico si era verificato un accertamento ispettivo dell’Inail, seguito da un verbale della Guardia di finanza dai quali risultavano ordinariamente retribuite ore inferiori a quelle previste dal CCNL ed il datore non aveva allegato, né provato una corrispondenza fra le ore di lavoro e l’indennità di trasferta non assoggettata a contribuzione. Nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, il datore di lavoro aveva sottolineato il tenore dell’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, che esclude sia dall’imponibile fiscale, sia da quello contributivo, le indennità erogate per trasferte svolte al di fuori del territorio comunale e fissandone anche i limiti di esenzione.

La tesi sostenuta dal datore consisteva nell’esclusione di un onere di prova a suo carico. Questo perché, non avendo i verbalizzanti dimostrato la diversa natura delle somme in questione, graverebbe sull’istituto assicurativo l’onere di provare che le somme non erano state erogate per indennità di trasferta, ma per retribuzione ordinaria.

L’onere probatorio del datore, che escluda dall’imponibile contributivo le erogazioni in favore dei lavoratori, è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai km percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato, all’importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base di tariffa Aci. Non serve, invece, documentazione specifica e analitica, con scheda mensile per ciascun dipendente, analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, località di partenza e di destinazione, specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei km percorsi.

La Cassazione nella decisione ha richiamato la sentenza n.16639/14 la quale (accogliendo la tesi dell’Inps) aveva sancito che, qualora si verifichino situazioni di eccezione in diminuzione dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne, l’onere di provare il possesso dei requisiti che danno diritto a tale diminuzione.

Fonte: www.consulentidellavoro.it