Con sentenza n. 254 del 13 novembre 2014 , la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo, in quanto contrastante con l’articolo 3 della Costituzione, l’art. 36-bis, c. 7, lett. a), del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006,  (convertito della legge n. 248 del 4 agosto 2006), nella parte in cui stabilisce: “L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata“.

In altri termini, poiché le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole.

Nella stessa sentenza, i giudici hanno ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del D.L.vo 276/2’003, prima delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 5/2012, riconrepdeva nell’oggetto dell’obbligazione solidale gravante sul committente in caso di appalto anche le sanzioni civili connesse all’inadempimento contributivo dell’appaltatore-datore di lavoro.

Fonte: Corte Costituzionale