Nel quesito in commento viene presentata a un Comune un’istanza per l’ottenimento della licenza ex artt. 68-80 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Viene dato avvio al procedimento con contestuale sospensione e viene convocata la C.C.V.L.P.S. (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo).

Dopo circa un mese dalla presentazione della richiesta di autorizzazione si riunisce la Commissione Vigilanza e rimanda l’esame del progetto in attesa che l’istante presenti le seguenti integrazioni:
1) elaborati grafici illustranti lo stato di fatto dei luoghi, materiali, arredi, etc.;
2) descrizione precisa e puntuale del locale cucina con indicate le potenzialità degli apparecchi installati, il tipo di alimentazione e la presenza di eventuali dichiarazioni di conformità dei medesimi.
Ad oggi le integrazioni richieste non sono state prodotte per cui non si è più riunita la C.C.V.L.P.S.
L’Ente locale chiede, pertanto, come debbano essere considerati i termini di conclusione del procedimento amministrativo per la parte relativa al rilascio della licenza d’esercizio ex art. 68 TULPS, posto che l’atto infraprocedimentale rappresentato dal parere di agibilità ex art. 80 è di fatto rimandato sine die.
Il Comune domanda se, Visti i tempi trascorsi infruttuosamente e stante l’immobilismo dell’istante, è possibile archiviare la pratica?

Gli esperti del Servizio ANCI Risponde nel dare riscontro alla richiesta del Comune premettono che il D.P.R. 9-5-1994 n. 407, “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, che non risulta abrogato, alla Tabella C contenente “Elenco delle attività sottoposte alla disciplina dell’art. 20 della legge n. 241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta”, prevede che per la licenza di cui all’art. 68 del TULPS si attui il silenzio assenso entro 60 giorni. Ovviamente, pur non risultando abrogato detto provvedimento, i termini in esso contenuti sono di fatto superati dalla normativa che disciplina il SUAP (DPR 160/2000), in quanto per le domande presentate tramite questo portale tutti i termini sono ricondotti a 60 gg.
D’altro canto l’art. 20 della legge n. 241/1990 esclude dal silenzio assenso agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità (..).
Con l’emanazione del DPR 407/1994, avvenuta dopo la formulazione del citato comma 4 dell’art. 20 che già escludeva in origine dall’applicazione del silenzio-assenso gli atti riguardanti la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità, sembrerebbe che la licenza di pubblico spettacolo non si possa annoverare tra gli atti preclusi al silenzio assenso.
Premesso questo, poiché nel quesito si dice che all’interessato è stata data sospensione del procedimento (art. 2, comma 7 della legge 241/1990), il silenzio-assenso non si attua e quindi, non avendo l’interessato prodotto nei termini le integrazioni richieste, occorre inviare la comunicazione di cui all’art.10-bis della legge 241/90 per poi procedere con l’emanazione di un diniego.

Paola Meo