• L’articolo 9 “Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema”, comma 2 e 3, del D.L. 91/2013, prevede che gli enti e gli organismi dello spettacolo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo rendano pubbliche e aggiornate annualmente leinformazioni relative a incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza.

    In merito all’applicazione di quanto disposto, la direzione generale per il Cinema chiarisce quanto segue.

    Soggetti tenuti agli obblighi previsti dall’art.9, comma 2 e 3 del D.L.91/2013: tutti gli enti e gli organismi dello spettacolo e del cinema finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

    Soggetti a cui si riferisce l’obbligo di pubblicazione: titolari degli incarichi amministrativi ed artistici di vertice e degli incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché degli incarichi di collaborazione o di consulenza.

    Devono essere pubblicati i dati riferiti a incarichi di collaborazione o di consulenza riguardanti le attività oggetto di finanziamento FUS, escludendo le scritture artistiche, nonché gli incarichi di collaborazione o consulenza riferiti allo stretto funzionamento.

    Oggetto di pubblicazione sono i dati che riguardano:
    – gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico (delibere, contratti, lettere d’incarico);
    – il curriculum vitae;
    – i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (ove si tratti di prestazioni gratuite, specificarlo).

    Ambito temporale: i dati di cui sopra vanno pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, devono essere successivamente aggiornati.

    Fino alla comunicazione dell’avvenuto adempimento o aggiornamento dei suddetti obblighi da parte degli enti e/organismi dello spettacolo, non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme di denaro.

    L’obbligo di comunicazione può essere adempiuto mediante la pubblicazione nel proprio sito web ovvero nel sito web di associazioni di categoria, consorzi e così via.

    Qui di seguito, il testo dell’avviso di chiarimento e lo schema di dichiarazione sostitutiva per la comunicazione dell’avvenuto adempimento.