In merito all’applicazione di quanto disposto dall´art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112)  articolo recante Disposizioni   urgenti   per   assicurare    la    trasparenza,    la   semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, e a seguito dei quesiti pervenuti, si chiarisce quanto segue:

Il soggetto finanziato

  • dovrà pubblicare i dati di tutti i componenti degli Organi nella composizione attiva. Al momento di eventuali cambiamenti, gli aggiornamenti della pubblicazione dovranno essere effettuati tempestivamente.
  • dovrà pubblicare i dati di tutti i componenti degli Organi collegiali, anche se gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.
  • dovrà pubblicare tutti gli incarichi di vertice; consulenze o collaborazioni tipiche delle attività di spettacolo; viceversa, non sono soggette a pubblicazione quelle di carattere ricorrente che si rinvengono in tutte le aziende (vedi: sicurezza, informatica, fiscalità). Sono escluse le scritture artistiche.
  • dovrà ottemperare all’obbligo di pubblicazione in modo tale che l’Amministrazione possa facilmente eseguire controlli. Quindi la modalità più semplice è l’apertura e/o aggiornamento di un sito internet.
  • Al momento della liquidazione di acconti o saldi, tutti i soggetti finanziati dal FUS o da altro fondo pubblico devono dichiarare che hanno ottemperato ed in che modo. Nel caso del sito internet deve essere comunicato l’URL affinché la Direzione Generale e/o l’Ufficio Centrale di Bilancio possa procedere ai controlli.
  • In caso di inadempienza, l’Amministrazione non potrà procedere alla liquidazione di quanto dovuto.