La Legge europea 2013-bis – la n. 161 del 30 ottobre 2014entra in vigore il giorno 25 novembre(“Gazzetta Ufficiale” n. 261 del 10 novembre 2014).

LICENZIAMENTI COLLETTIVI, MODIFICHE AI CALCOLI

Con la legge n. 161/2014 trova spazio anche la norma che include i dirigentie le loro organizzazioni sindacali tra i soggetti a cui si applica la procedura del licenziamento collettivo.

Dopo la sentenza del 13 febbraio 2014 n. C-596/12 della Corte di Giustizia Europea, che ha ritenuto illegittima l’esclusione dei dirigenti dall’ambito di applicazione della procedura di licenziamento, la legge 161/2014 è intervenuta modificando in più parti la normativa.

Sono cambiati i criteri di calcolo dell’organico ed i dirigenti devono essere conteggiati sia nel calcolo dei 5 lavoratori per i quali l’impresa intende procedere al licenziamento, sia nel calcolo dell’organico che determina il superamento della soglia dei 15 dipendenti.

Art. 16 legge n.161/14
Modifiche all'articolo 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  in materia di licenziamenti collettivi.  Procedura  di  infrazione  n.   2007/4652. Sentenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12. 
 1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «piu'  di  quindici dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»; 
 b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
«1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui  al  comma  1,  intenda procedere  al  licenziamento  di  uno  o  piu'   dirigenti,   trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3,  con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  14,  15  e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo  ai  dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta  accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12,  o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o  il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al  pagamento  in  favore del dirigente di  un'indennita'  in  misura  compresa  tra  dodici  e ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione  globale  di  fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravita'  della  violazione,  fatte salve le diverse previsioni sulla  misura  dell'indennita'  contenute nei contratti e negli accordi collettivi  applicati  al  rapporto  di lavoro»; 
 c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono  sostituite  dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies».

LEGGE 30 ottobre 2014_n 161