L a maxisanzione per il lavoro nero non è condonabile La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20357 del 26 settembre 2014, ha sostenuto che la maxisanzione per il lavoro nero, contestata dall’Agenzia delle Entrate fino al 2006, è:

– una sanzione amministrativa direttamente collegata all’intento di contrastare il lavoro nero;

– non è determinata in relazione al contributo versato;

– non può essere considerata come una sanzione tributaria o previdenziale.

L’art. 8 della Legge n. 289/2002 prevede che con il perfezionamento del condono si ha l’estinzione delle sanzioni amministrative tributariee previdenziali, ivi comprese quelle accessorie ma, chiarisce la Suprema Corte, non è possibile estendere l’adesione al condono anche ad una sanzione amministrativa – come la c.d. maxisanzione per il lavoro nero – in sé e per sé considerata, che è estranea all’ambito di applicazione del condono stesso.