La Commissione Lavoro della Camera ha approvato ieri un importante emendamento al Jobs Act, ovvero al disegno di legge delega di riforma del lavoro, già approvato come ricorderete lo scorso 9 ottobre al Senato.

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Si tratta di un emendamento molto importante in quanto va a mettere nero su bianco le intenzioni del Governo Renzi sulle modifiche, o meglio sul superamento di gran parte delle tutele di reintegra, previste dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, per i nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

In pratica con questa nuova formulazione, approvata per ora in commissione lavoro alla Camera, che dovrà quindi passare alla votazione prima in aula alla Camera e poi in aula al Senato, scompare la tutela della reintegra per i licenziamenti per motivi economici, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio.

Il diritto alla reintegrazione sarà quindi limitata ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. In pratica la tutela reale piena della reintegra rimane per i licenziamenti nulli, ad esempio il licenziamento del genitore entro 1 anno di vita del neonato o del coniuge entro 1 anno dal matrimonio, in questo caso oltre alla reintegra vi sarà anche il risarcimento previsto dalla Riforma Fornero L. 92/2012.

La tutela reale rimarrà come allo stato attuale per i licenziamenti discriminatori, ad esempio i licenziamenti avvenuti per il credo religioso di un lavoratore, oppure perchè si è iscritti ad un determinato sindacato ecc.

Per i licenziamenti disciplinari si stà pensando, anche se non viene palesato nell’emendamento, di modificare l’attuale normativa, regolata dalla L. 300/1970 così come modificata dalla L. 92/2012. Allo stato attuale vi è la reintegrazione del lavoratore licenziato per motivi disciplinari:

  • quando al termine del processo viene rilevato che il fatto non sussiste (es. il lavoratore licenziato perchè rubava in azienda e poi viene accertato che non era lui a rubare);
  • oppure quando il lavoratore viene licenziato per motivi disciplinari e invece il CCNL prevede in quel caso solo una una sospensione o altra sanzione disciplinare.

L’emendamento prevede infine di delegare il Governo a modificare i termini certi per l’impugnazione del licenziamento.

Il testo dell’emendamento al testo approvato in Senato, a prima firma on. Maria Luisa Gnecchi (PD)

Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento;