L’Inps, con il messaggio n. 5207 del 6 agosto 2015, fornisce alcuni chiarimenti alle denunce anomale e provvisorie che riportano una “squadratura” tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi “totale a debito e totale a credito” a livello aziendale.

In particolare, l’Istituto evidenzia una indefinibilità di tali denunce e come tale ritiene non assolto l’obbligo contributivo.

Pertanto, le “denunce squadrate” presentate a decorrere dal 1° ottobre 2015 saranno proceduralmente equiparate a quelle non generabili.

Inoltre, l’Inps specifica che le predette denunce, in quanto contenenti dati incongruenti, segnaleranno nella fase di verifica automatizzata per Durc on line, un esito di irregolarità. Qualora, a seguito dell’invito a regolarizzare, le anomalie evidenziate non siano sistemate nei termini assegnati, stante il comportamento omissivo dell’impresa, l’irregolarità stessa verrà confermata.

In presenza  di tali denunce  sarà inviata apposita segnalazione tramite comunicazione bidirezionale al fine di consentirne la definizione.

Le “denunce squadrate” (anomali-provvisori-non generabili) sono comunque consultabili e verificabili  attraverso la già nota funzione di “servizi per le aziende e i consulenti/Uniemens/Consultazione denunce individuali”, scheda DM10 Virtuali.

A decorrere dal 15 settembre 2015 sarà forzata la quadratura dei DM virtuali di competenza fino a dicembre 2014 secondo i seguenti criteri e modalità:
A) DM10 provvisorio

  • l’importo a debito azienda (Quadro B) mancante sarà attribuito al codice “0033”
  • l’importo a credito azienda (Quadro D) mancante sarà attribuito al codice “0057”

Queste registrazioni determineranno la quadratura “forzata” del DM10 virtuale, generando note di rettifica attive o passive.

Le sedi Inps, in presenza di note di rettifica attiva, seguiranno il normale iter procedurale con eventuale invio al NRC. Particolare attenzione dovrà essere invece rivolta alle note di rettifica passive prima del passaggio ai debiti.

B) DM10 anomalo

In questo caso il DM sarà calcolato considerando la somma aggregata delle denunce individuali, ignorando quanto indicato dall’azienda come totale dichiarato.

Analogamente l’importo della somma aggregata delle denunce individuali sarà preso a riferimento per la verifica dell’importo versato.

Ne consegue che, qualora il pagamento effettuato dall’azienda sia pari al saldo dichiarato (e dunque inferiore all’importo della somma aggregata delle denunce individuali) il DM risulterà parzialmente insoluto.

In ogni caso, la quadratura forzata dei DM10 originariamente provvisori ed anomali comporterà l’immediato abbinamento con l’importo versato, l’eventuale passaggio al recupero crediti nel caso di insolvenza totale o parziale e le conseguenti fasi di calcolo e ripartizione.

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Fonte: Inp