Si tratta di un assegno mensile per 13 mensilità per un importo mensile rivalutato annualmente e pari, ad oggi, a 141.02 € mensili (per un totale quindi di 1833,26 €).
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno: per ottenere gli assegni relativi all’anno 2014 quindi la domanda con la relativa documentazione richiesta va presentata entro il 31/01/2015.
A chi spetta?
Possono accedere agli assegni familiari dei comuni:
avere la residenza nel comune ove viene presentata la richiesta;
avere nel proprio nucleo familiare almeno tre figli minori di 18 anni;
essere cittadini comunitari oppure cittadini stranieri con status di rifugiati politici e/o di protezione sussidiaria o cittadini extracomunitari in possesso del Permesso di Soggiorno per Lungo Periodo/ Carta di Soggiorno;
avere una situazione economica familiare ISE che non superi determinati valori: per nuclei di 5 persone (3 figli minori) l’ISE deve essere inferiore o pari ad € 25.384,91;
per i nuclei con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal DLgs n° 108/98 – rif. Comma l, art. 65 legge n° 448/1998
Come funziona
L’assegno per il nucleo familiare dei comuni va richiesto entro il termine del mese di gennaio dell’anno successivo per cui si fa richiesta. Quindi entro il 31 gennaio 2015 vanno richiesti gli assegni spettanti per il 2014.
Una volta accertati tutti i requisiti (I.S.E., stato di famiglia ecc.) il Comune dispone il pagamento all’INPS comunicandolo contestualmente anche al cittadino, quindi l’INPS procede a 2 pagamenti semestrali della somma totale, entro il 15 luglio e il 15 gennaio.
Decorrenza e termine del diritto
Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, ad oggi quindi parliamo del 2104, quindi se al 1° gennaio 2014 il nucleo familiare aveva già i requisiti di cui sopra, il diritto decorre dal 1° gennaio 2014, mentre se il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si è verificato successivamente decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
Per quanto riguarda l’I.S.E. si tiene conto della situazione economica e patrimoniale certificata in corso di validità allegata alla domanda di ANF dei comuni.
Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.