L’articolo 7 della Legge n. 81/2017 ha previsto un aumento dell’aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione Separata Parasubordinati, in vigore dall’1 luglio 2017.

Di conseguenza a decorrere da tale data, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%

Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

  • 32,00%, ex lege n. 92/2012;
  • 0,50%, ex lege n. 449/1997;
  • 0,22%, ex Decreto Ministeriale 12 luglio 2007.

Dunque, aggiunta a queste quella dello 0,51%, l’aliquota totale dovuta nei suddetti casi è pari al 33,23%.

Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51% i compensi corrisposti come:

  • componenti commissioni e collegi;
  • amministratori di enti locali;
  • venditori porta a porta;
  • rapporti occasionali autonomi;
  • associati in partecipazione non ancora cessati;
  • medici in formazione specialistica.

I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili.

Nella denuncia Emens – chiarisce la circolare INPS n. 122 del 28 luglio 2017 – devono essere indicate le aliquote di competenza e la presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.