Con la circolare n. 9 del 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per fare richiesta di rimborso IVA, le soglie e le modalità per richiederlo, il rimborso infrannuale e le garanzie richieste al contribuente. Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.

Con la circolare n. 9/2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro si è occupata del rimborso IVA, disciplinato dagli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972 e dalla direttiva UE n. 112/2006.
Con l’estensione del meccanismo del reverse charge, che ha ampliato ulteriormente la platea di soggetti che possono presentare istanza di rimborso, negli ultimi anni questa possibilità ha attirato l’interesse di un numero sempre maggiore di contribuenti e professionisti.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato i requisiti oggettivi e soggettivinecessari per fare richiesta di rimborso, le soglie e le modalità per richiederlo, il rimborso infrannuale e le garanzie richieste al contribuente.

Requisiti

Il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione dell’attività. In caso di prosecuzione dell’attività, il rimborso può essere richiesto solo nel caso in cui l’importo del credito sia superiore a 2.582,28 euro. Occorre però la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
– esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
– aver eseguito nel corso dell’anno operazioni all’esportazione non imponibili, cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni attive effettuate;
– presenza di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
– aver effettuato in forma prevalente operazioni non soggette all’imposta, in applicazione del principio della territorialità;
– operazioni effettuate da non residenti e senza stabile organizzazione in Italia se identificati direttamente o tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Il contribuente può chiedere rimborso, anche fuori dei casi previsti nel precedente secondo comma, se dalle dichiarazioni dell’ultimo triennio risultano eccedenze detraibili.
La soglia per accedere ai rimborsi IVA per la procedura semplificata è stata innalzata da 15.000 a 30.000 euro. In funzione dell’importo da rimborsare e del livello di “affidabilità” del contribuente vi sono quindi tre categorie di rimborso:
– rimborsi fino a 30.000 euro;
– rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia;
– rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili previa presentazione.

Rimborso infrannuale

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibilesuperiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione sono tenuti a presentare il modello TR.
Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’stanza di rimborso/compensazione.

Richiesta di rimborso

Il rimborso IVA può essere richiesto attraverso due modalità:
– conto fiscale, ossia la procedura semplificata, richiesto direttamente all’agente della riscossione per un limite massimo previsto di 700.000 euro;
– presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, obbligatoria nei casi di procedure concorsuali e cessazione di attività, senza limiti di richiesta.

Sospensione del rimborso

La Fondazione Studi analizza anche le cause di la sospensione del rimborso. Ciò avviene nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei seguenti delitti:
– dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
– emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.