Escluse, dall’obbligo di verifica della sussistenza di debiti fiscali, le fondazioni e le associazioni che devono procedere con il pagamento di importi superiori alla soglia di 5.000 euro. Si tratta di alcuni dei chiarimenti forniti dal MEF, attinenti alla tematica del blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione in presenza di debiti fiscali. Li ha forniti nello specifico il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF con la circolare n. 13 del 21 marzo 2018. Le precisazioni sono state fornite anche in virtù dell’entrata in vigore, dal 1° marzo scorso, della nuova soglia (5.000 euro) per il blocco dei pagamenti, da parte degli enti della pubblica amministrazione, nei confronti dei soggetti che hanno debiti fiscali, e del prolungamento del periodo di sospensione del pagamento degli importi (da 30 a 60 giorni).

A partire dallo scorso 1° marzo è entrata in vigore la nuova soglia per il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, nonché è stato prolungato il periodo di sospensione del blocco dei pagamenti (da 30 a 60 giorni; ciò per garantire all’agente della riscossione un margine più ampio per procedere con la notifica dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi).

Le modifiche alla disciplina sono state apportate dalla Legge di bilancio 2018.