Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, il Decreto 26 maggio 2016 con l’Avvio  del  Sostegno  per  l’Inclusione  Attiva  (SIA)  su  tutto  il territorio nazionale.

Le  risorse  finalizzate  all’avvio  su  tutto  il   territorio nazionale del SIA sono  individuate  nel  Fondo  Carta  Acquisti  per l’anno 2016 a valere sulle seguenti risorse:
a) le risorse di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, pari a 167 milioni di euro;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 216, sesto periodo,  della legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per  ciascuno  degli anni 2014-2016;
c) le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla base  dello  stanziamento  del  Fondo  Carta  Acquisti  nel   biennio 2015-2016 ed in  relazione al  numero  di  beneficiari  della  carta acquisti ordinaria, si rendono  disponibili  ai  sensi  dell’art.  1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013;
d) le risorse attribuite  ai  comuni  con  popolazione  residente superiore a 250.000 abitanti, di  cui  alla  Tabella  1  del  decreto interministeriale 10 gennaio  2013,  che  non  risultino  erogate  al termine della sperimentazione, quantificate in  non  meno  di  12,675 milioni di euro;
e) le risorse di cui all’art. 1, comma  387,  lettera  a),  della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta’ pari a 380  milioni di euro.

I Comuni svolgono i seguenti compiti:
a) ricevono  le  domande  dei  nuclei  familiari  richiedenti  il beneficio;
b)  comunicano  al  Soggetto  Attuatore,  entro  quindici  giorni lavorativi dalla data della  richiesta  e  nel  rispetto  dell’ordine cronologico di presentazione, le richieste di  beneficio  dei  nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso  dei  requisiti  di  cui all’art. 4. La  comunicazione  delle  richieste  di  cui  al  periodo precedente deve contenere  il  codice  fiscale  del  Richiedente,  in assenza del quale le richieste non saranno esaminate;
c) ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalita’  di  cui al comma 3, lettera b), l’elenco dei nuclei familiari che,  in  esito alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e  per i quali il medesimo Soggetto  Attuatore  dispone  il  versamento  del beneficio di cui all’art. 5 a decorrere  dal  bimestre  successivo  a quello della richiesta;
d)  effettuano  i  controlli  di  competenza  sul  possesso   dei requisiti. In  particolare,  con  riferimento  ai  requisiti  di  cui all’art. 4,  comma  2,  effettuano  i  controlli  anche  prima  della comunicazione delle richieste al  Soggetto  Attuatore,  di  cui  alla lettera b), e comunque nei termini ivi indicati;  in  riferimento  ai nuclei  familiari  successivamente  identificati  quali   beneficiari verificano il possesso dei requisiti nelle modalita’ di cui  all’art. 71 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000, tenuto conto delle verifiche gia’ effettuate dal Soggetto Attuatore;
e) stabiliscono ai sensi dell’art. 7, commi  1  e  4,  e  con  le modalita’ ivi indicate, la revoca dal beneficio in  caso  di  mancata sottoscrizione   del   progetto   personalizzato   o   di   reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto  medesimo da parte dei componenti dei  Nuclei  Familiari  Beneficiari.  Possono altresi’ con proprio provvedimento stabilire la revoca del  beneficio ai sensi dell’art. 4, comma 6.

I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale, svolgono inoltre i seguenti compiti:
a)  predispongono  in  favore   dei   beneficiari   un   progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta’, al reinserimento   lavorativo   e   all’inclusione   sociale,   con le caratteristiche di cui all’art. 6. L’adesione al progetto rappresenta una condizione  necessaria  al  godimento  del  beneficio,  ai  sensi dell’art. 7;
b) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera a), attivano  un  sistema  coordinato  di  interventi  e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:
i. servizi di segretariato sociale per l’accesso;
ii.  servizio  sociale   professionale   per   la   valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo  familiare  e  la  presa  in carico;
iii.  equipe  multidisciplinare,  con  l’individuazione  di  un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze  di cui alla lettera c), per l’attuazione del progetto con riferimento ai singoli nuclei familiari;
iv. interventi e servizi per l’inclusione attiva, inclusi,  ove opportuno, servizi comunali di  orientamento  al  lavoro,  assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all’art. 5, sostegno all’alloggio;
c) ai medesimi fini di cui alla  lettera  precedente,  promuovono accordi di collaborazione in rete con le  amministrazioni  competenti sul territorio in materia di  servizi  per  l’impiego,  tutela  della salute e istruzione, nonche’ con soggetti privati attivi  nell’ambito degli  interventi  di  contrasto  alla  poverta’,   con   particolare riferimento agli enti non profit.

Beneficiari

La richiesta  del  beneficio  e’  presentata  ai  comuni  da  un componente del nucleo familiare  mediante  modello  di  dichiarazione sostitutiva  dell’atto  di  notorieta’   predisposto   dal   Soggetto Attuatore entro quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il modello tiene conto delle informazioni gia’  dichiarate  con  riferimento  al nucleo familiare nella DSU utilizzata per l’accesso al  beneficio.
Il Richiedente deve risultare, al  momento  della  presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del  beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero  familiare  di cittadino italiano o comunitario non avente la  cittadinanza  di  uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del  diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in  possesso  del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in Italia; il  requisito  di  residenza  deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:
il nucleo familiare, come definito a  fini  ISEE  e  risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:
i. presenza di un componente di eta’ minore di anni 18;
ii. presenza di una persona con disabilita’ e  di  almeno  un suo genitore;
iii. presenza di una donna in stato di gravidanza  accertata;
la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la  data presunta del parto e’ rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell’unico  requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la  richiesta  del beneficio puo’ essere presentata a decorrere dai quattro  mesi  dalla data presunta del parto;
b) Requisiti concernenti la condizione economica:
i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validita’, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel  nucleo  di  minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In  caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una DSU aggiornata. In caso  di  altre  variazioni  nella composizione del nucleo familiare, rispetto  a  quanto  dichiarato  a fini  ISEE,  il  beneficio  decade  dal  bimestre   successivo   alla variazione e la richiesta del  beneficio  puo’  essere  eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di  continuita’.  In caso  di   variazione   della   situazione   lavorativa   nel   corso dell’erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare  per i quali la situazione e’ variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio,  a  comunicare  all’Istituto  nazionale della   previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro  trenta  giorni  dall’inizio dell’attivita’ e comunque secondo le modalita’  di  cui  all’art.  9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  in  caso  di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all’art. 10,  comma  1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di  attivita’ lavorativa  autonoma  o   di   impresa   individuale;   le   medesime comunicazioni sono effettuate all’atto della richiesta del  beneficio in caso vi siano componenti  del  nucleo  familiare  in  possesso  di redditi da lavoro  non  rilevati  nell’ISEE  in  corso  di  validita’ utilizzato per l’accesso al beneficio. Esclusivamente al  fine  della verifica della permanenza del requisito di cui al primo  periodo,  il valore  dell’ISEE  e’  aggiornato   dall’Istituto   nazionale   della previdenza sociale sostituendo il  reddito  annuo  previsto,  oggetto della comunicazione ai sensi del  periodo  precedente,  a  quello  di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria;
ii) nel caso di godimento da  parte  di  componenti  il  nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche  fiscalmente  esenti, di natura previdenziale, indennitaria e  assistenziale,  a  qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre  pubbliche  amministrazioni  a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per  il  nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente a
richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600  euro  mensili;
la  misura  della  soglia  e’  aumentata  annualmente  della   misura percentuale prevista per la perequazione automatica  dei  trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia e’ comunicata dal Soggetto Attuatore  con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;
iii) nessun componente il Nucleo Familiare  beneficiario  della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego  (NASpI)  di  cui all’art. 1  del  decreto  legislativo  n.  22  del  2015,  ovvero dell’assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di  altro  ammortizzatore  sociale  con riferimento  agli  strumenti  di  sostegno  al  reddito  in  caso  di disoccupazione  involontaria,  ovvero  del  beneficio   della   Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10  gennaio  2013  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze;
iv) nessun  componente  il  nucleo  familiare  in  possesso  di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi  antecedenti la  richiesta,  ovvero  in  possesso  di  autoveicoli  di  cilindrata superiore a 1.300 cc, nonche’ motoveicoli di cilindrata  superiore  a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti;
c)  valutazione  multidimensionale  del  bisogno,  riferita  alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione  della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in  base alla scala di seguito specificata:
i) carichi familiari, valore massimo pari  a  65  punti,  cosi’ attribuito:
A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di eta’ inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20  in  caso  di  tre figli e a 25 in caso di quattro o piu’ figli;
B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l’eta’ di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
C. nucleo familiare,  come  risultante  nella  DSU,  composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non  convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e),  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri n. 159 del 2013;
D. nucleo familiare in cui per  uno  o  piu’  componenti  sia stata  accertata  una  condizione  di   disabilita’   grave   o   non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante  nella  DSU:
disabilita’  grave,  5  punti,  elevati  a  10   in   caso   di   non autosufficienza;
ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, cosi’ attribuito:
al valore massimo di  25  si  sottrae  il  valore  dell’ISEE, diviso per 120;
iii)  condizione  lavorativa,  valore   di   10   punti   cosi’ attribuito:
nucleo familiare in cui tutti i componenti in eta’ attiva  si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell’art.  19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Ai fini della verifica del possesso  del  requisito  di  cui  al comma 3, lettera  b),  punto  ii),  valgono  le  seguenti  regole  di computo:
a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni  riferite  al pagamento di arretrati;
b) le mensilita’ aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione  ai  titolari  di trattamenti  con  periodicita’  mensile  sono  considerati   per   un dodicesimo del loro valore;
c) nel caso di  erogazioni  che  hanno  periodicita’  bimestrale, l’ammontare  considerato  e’  la  meta’  dell’erogazione  bimestrale;
similmente, i trattamenti  economici  ricorrenti  che  hanno  diversa periodicita’, comunque non mensile, vanno considerati in  proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;
d) nel caso di erogazioni in unica  soluzione,  l’ammontare  deve essere considerato per  un  dodicesimo  del  valore complessivamente erogato nei dodici mesi  precedenti;  sono  a  tal  fine  considerate unicamente le  erogazioni  effettuate  prima  della  richiesta  della prestazione;
e) non  costituiscono  trattamenti  le  eventuali  esenzioni  e/o agevolazioni  per  il  pagamento  di  tributi,  le  riduzioni   nella compartecipazione al costo dei  servizi,  nonche’  le  erogazioni  di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione  di  sostituzione di servizi. Non entrano altresi’  nel  computo  dei  trattamenti,  le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio  o di  addestramento  professionale  ovvero  altre  misure  di  sostegno previste nell’ambito del progetto personalizzato di cui all’art. 6.