Con sentenza n. 35757 del 20 luglio 2017, la Corte di  Cassazione penale ha affermato che, in caso di condanna di un responsabile per la mancata installazione di misure antinfortunistiche, i  precedenti penali a carico dell’imputato non precludono l’accoglimento  della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto come previsto dall’art. 131-bis, comma 1, del codice penale, in quanto vanno tenute distinte le valutazioni sulla personalità del reo da quelle concernenti il carattere offensivo della condotta.