La sentenza della Corte di cassazionen. 24972/2016 , afferma che il solo trasferimento del personale da un datore di lavoro all’altro in caso di cambio di appalto non costituisce trasferimento d’azienda.

Non costituiscetrasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. la mera assunzione di lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore, se ciò non si accompagni anche ad un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

Se un’azienda può comprendere anche bene immateriali, afferma la Corte, è difficile che possa ridursi solo ad essi, giacché la stessa nozione di azienda contenuta nell’art. 2555 c.c. evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa (Cassazione 9957/14), organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo.

Anche se la giurisprudenza (5678/13 e 10761/02) ha dilatato la nozione di trasferimento d’azienda fino a estenderla alla cessione avente ad oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro e con particolare know how, nel caso specifico non c’era alcun trasferimento di gruppo di lavoratori stabilmente coordinati ed organizzati tra loro.

Secondo l’art.29 c.3 del Dlgs n.276/03, inoltre, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.

Il passaggio di dipendenti dal precedente appaltatore al nuovo subentrato nell’appalto medesimo (in assenza di trasferimento di non trascurabili strutture materiali organizzate tra loro) non è automatico, né forma oggetto di diritto acquisito in capo ai lavoratori del vecchio appaltatore, non esistendo alcuna normativa che lo stabilisca.