Il quesito posta da Francesca Rossini, Segretario dell’Agis di Puglia e Basilicata: Quali sono gli operatori, sia sotto il profilo giuridico che operativo tenuti al rispetto della legge n.190 del 2012 e se vi sono casi di esclusione o meno.

La risposta: La Determinazione n. 8 dell’Anac chiarisce il perimetro di applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed esplicita gli obblighi a carico delle diverse tipologie di soggetti.

In particolare, la distinzione fondamentale che viene fatta è tra Società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico e Società e altri enti di diritto di privato partecipati. Tale distinzione è importante in quanto l’essere ricondotti ad una o l’altra delle categorie comporta un profilo di applicazione della normativa ben diverso, al quale corrispondono obblighi diversi.

Nel caso di società la distinzione tra controllo e partecipazione è molto semplice e chiara.

Meno agevole è la distinzione per gli altri enti di diritto privato (fondamentalmente associazioni e fondazioni). Per questi l’ANAC definisce una serie di indici la cui presenza – anche di uno solo di questi –  può far ricondurre l’ente al controllo pubblico. In particolare gli indici previsti dalla Determinazione ANAC in via esemplificativa sono i seguenti:

  • l’istituzione dell’ente in base alla legge o atto dell’amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale;
  • la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell’amministrazione;
  • il prevalente o parziale finanziamento dell’attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall’art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
  • il riconoscimento in capo all’amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio:
    • l’approvazione, da parte dell’amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento;
    • l’approvazione, da parte dell’amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria;
    • l’attribuzione all’amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto;
    • la limitazione, da parte della legge, dell’apporto di capitale privato o della partecipazione dei 
privati;
  • per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote.

Dati tali indici, si invita a prendere visione di quanto indicato nella Determinazione ANAC a pag. 26 (evidenziato in verde) e quindi rivolgersi direttamente all’amministrazione pubblica finanziatrice per capire se si è stati considerati come enti pubblici, in controllo pubblico o partecipati o nessuna delle due fattispecie.

Di seguito si allega: