L’art. 20, D.Lgs. n. 758/94, stabilisce, con riferimento alle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro punite con pena alternativa, che l’organo di vigilanza deve impartire al contravventore un’appositaprescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione.

In caso di adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di 30 giorni, una sanzione amministrativa, comunicando al P.M., entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’adempimento della stessa nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

Ai sensi dell’art 24 del medesimo decreto legislativo, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione e paga, nei termini, la sanzione amministrativa.

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 45228 del 3 novembre 2014, ha affermato che la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall’art. 21, comma secondo, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria.

Quindi, poiché il pagamento tardivo non comporta l’estinzione del reato, l’azione penale resta assoggettata esclusivamente ai criteri di commisurazione della pena previsti dal codice penale, essendo il trattamento sanzionatorio interamente governato dal principio di legalità.

Quanto sopra esclude che il giudice possa, in sede cognitiva o esecutiva, operare sostituzioni, fungibilità o compensazioni della pena fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, per cui la sanzione penale, determinata all’esito del giudizio di responsabilità, non può essere compensata con la somma tardivamente corrisposta in via amministrativa, residuando il solo diritto di ripetizione di questa ma non la possibilità di incidere sulla consistenza legale dell’altra.

Fonte consulentidellavoro.it