L’Inps e l’Inail, al fine di semplificare gli adempimenti connessi all’erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e per velocizzare l’iter di definizione dei casi di dubbia competenza, con la circolare n. 69 del 2 aprile 2015, informano che hanno stipulato una convenzione per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:

–          dell’ Inail cui compete l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;

–          dell’ Inps cui compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi dipossibilecompetenza Inail, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’Inail, nonché  la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’Inail.

Così come previsto nella citata Convenzione del 2008 e specificato nella circolare applicativa congiunta Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall’ambito della nuova Convenzione, e non potrà costituire oggetto di esame da parte dei Collegi regionali, la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali “non tabellate”.

Tali patologie, infatti, come  previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, si configurano sempre come “malattie comuni” finché il lavoratore non fornisca la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l’attività lavorativa svolta.

Fonte: Inps